20 Agosto 2010
Il decreto contiene 130 articoli di modifiche, tese ad aggiornare il contenuto ed armonizzarlo con la disciplina comunitaria e internazionale.
Fuori dal provvedimento è rimasta la riforma dell'articolo 65, relativa ai ricercatori universitari ed enti pubblici che, nel testo licenziato dalla commissione ministeriale, si riprometteva di parificare università ed enti pubblici di ricerca al settore privato, con l'evidente scopo di creare un canale di autofinanziamento per le università, leggibile come finalizzato a neutralizzare/compensare i tagli previsti dalla recente riforma (Gelmini).
Per il resto, il provvedimento ha aggiornato il Codice con le novità introdotte dai più recenti interventi del legislatore nazionale - decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, in materia di invenzioni biotecnologiche - ed internazionale, tra cui la revisione della Convenzione sul brevetto europeo, conclusa a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000 - European Patent Convention) e ratificata in Italia dalla legge 29 novembre 2007, n. 224.
Sono state altresì apportate alcune modifiche di testo per renderlo conforme sia all'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (Accordo TRIPs), sia alla Convenzione UPOV, in materia di protezione delle varietà vegetali. Per quanto concerne invece modifiche di carattere sostanziale, occorre segnalare le disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (articoli da 81-bis a 81-octies, 170-bis e 170-ter) e la modifica dell'articolo 162 (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico).
Con riferimento all'armonizzazione alla normativa comunitaria, segnaliamo invece le modifiche agli articoli 11 (Marchio collettivo), 12 (Novità), 13 (Capacità distintiva), 21 (Limitazioni del diritto di marchio), 61 (Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari), 136 (Procedura avanti la Commissione dei ricorsi), 166 (Domande di denominazione della nuova varietà), 180 (Sospensione del procedimento di opposizione alla registrazione), 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). Dedichamo un breve rilievo soltanto alla modifica dell'articolo 239, già commentata nella circolare del Consiglio dell'Ordine, che armonizza la legge italiana sui disegni e modelli con la direttiva comunitaria: è entrata così in vigore la protezione del diritto d'autore, sussistendone i requisiti, per gli oggetti di design che erano di pubblico dominio prima della data del 19 aprile 2001.
Tra le modifiche volte ad aggiornare e armonizzare il Codice con la normativa internazionale, segnaliamo inoltre quelle relative agli articoli 24 (Uso del marchio), 45 (Oggetto del brevetto per invenzioni), 46 (Novità del brevetto per invenzioni), 47 (Divulgazioni non opponibili e la priorità interna), 52 (Rivendicazioni), 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo), 76 (Nullità del brevetto), 99 (Tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali segrete), 100 (Oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale), 139 (Effetti della trascrizione), 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo), 152 (Requisiti della domanda internazionale), 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio), 161 (Unicità dell'invenzione e divisione della domanda), 169 (Rivendicazioni di priorità), 179 (Estensione all'estero della protezione del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid), 192 (Continuazione della procedura presso l'UIBM in caso di mancata osservanza del termine assegnato), 193 (Reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'UIBM o della Commissione dei ricorsi), nonché l'introduzione dell'articolo 33-bis (Liceità in materia di disegni o modelli).


